GS IL FIORINO ASD Via Napoli, 7, 50019 Sesto Fiorentino (FI) presso Casa del Popolo di Querceto
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE
CODICE DI CONDOTTA SAFEGUARDING
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ……………………………………………………………………………………………………………. 1
ART. 1 – FINALITÀ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE ………………………………………………………………………………………………………………………. 1
ART. 3 – COMPORTAMENTI RILEVANTI ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
ART. 4 – OBBLIGHI DEI TESSERATI ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ART. 5– CONOSCENZA ED OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO ……………………………………………………………………………. 3
TITOLO II – IL SAFEGUARDING – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE
DISCRIMINATORIE …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ART. 6 –NOMINA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE ……………………………………. 3
TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE……………………………………………………………………………………………… 3
ART. 7 MODALITÀ E DOVERE DI SEGNALAZIONE ……………………………………………………………………………………………………….. 3
ART. 8 RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI …………………………………………………………………………………………………………….. 4
ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL’UFFICIO ……………………………………………………………………………………………………. 4
ART. 10 – ATTIVAZIONE DEL GARANTE ………………………………………………………………………………………………………………….. 4
ART. 11 – IL PROCEDIMENTO …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ………………………………………………………………………………………………………… 4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
- IL G.S. Il Fiorino ASD con il presente Regolamento intende promuovere il diritto di tutti i Tesserati a svolgere attività
in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità, e congiuntamente disporre pratiche di
prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona,
in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status
sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.
Art. 2 – Ambito di applicazione - Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati del G.S. Il Fiorino ASD.
- Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito e connesse all’attività nella
squadra, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive. - Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi
comprese ma non solo:
a). di persona;
b). tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Art. 3 – Comportamenti rilevanti - Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
a) l’abuso psicologico; - b) l’abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l’abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l’incuria;
- g) l’abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo:
- i) i comportamenti discriminatori.
- A tal fine, vengono considerati:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la
sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima,
ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di
strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi,
calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un
danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche
consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica
inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica
oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei
comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di
doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso
verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere, nel
rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi
connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale,
anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con
contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere
anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il
tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che
derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al
presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando
un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza,
dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari
al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più
soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in
maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un
potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione
ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura,
esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla
performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti
posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio
basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche,
religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza,
religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età,
status socioeconomico, capacità atletiche.
Art. 4 – Obblighi dei Tesserati - I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con
particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli
esercenti la responsabilità genitoriale;
3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in
considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
4) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o
comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere
acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
5) informare costantemente gli esercenti la responsabilità genitoriale della programmazione degli allenamenti;
6) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di
sensibilizzazione e controllo;
7) comportarsi con tutti gli altri Tesserati, nei confronti dei Giudici di Gara e dei volontari durante l’attività sportiva e le
manifestazioni agonistiche in modo rispettoso della dignità personale e della altrui sensibilità e del decoro, accettando
le decisioni dei soggetti aventi posizione di garanzia e controllo secondo l’ordinamento sportivo ed esercitando il
legittimo diritto di critica in modo leale, educato e senza alimentare la cultura del sospetto.
Art. 5– Conoscenza ed osservanza del presente Regolamento - I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da
questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all’uopo preposti. - Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della G.S. Il Fiorino ASD
TITOLO II – IL SAFEGUARDING – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE
DISCRIMINATORIE
Art. 6 –Nomina del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie
- Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (c.d. Safeguarding) è nominato dal consiglio;
avrà comprovati requisiti di moralità (da intendersi come assenza di qualsiasi condanna definitiva o indagine in corso
per reati dolosi o colposi in materia di omissione di soccorso o adempimenti a normativa per la quale vi era specifica
posizione di protezione), comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo. - Il Safeguarding dura in carica per tutto il quadriennio
- riceve, con le modalità previste nel presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all’art.3 e/o
alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4 o dall’art. 5. - ha altresì la facoltà di attivarsi spontaneamente, sempre al fine di verificare situazioni di pericolo o abusi in corso,
nonché per azioni di prevenzione.
5 richiede relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, allenatori e in genere ad ogni tesserato; - All’esito di un procedimento o, ravvisata l’urgenza, anche in pendenza dello stesso, ha facoltà di:
- formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati per cessare immediatamente attività ritenute contrarie
ai principi del presente Regolamento; - formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati affinché pongano in essere misure di prevenzione in
relazione al ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE
Art. 7 Modalità e dovere di segnalazione
- I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati
anche minorenni, possono darne immediata comunicazione al Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte - discriminatorie. Nel caso di molestie e abusi sessuali vi è un obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni
- che ne vengano a diretta conoscenza;
- La Segnalazione verrà presa in considerazione, laddove non anonima, soltanto laddove l’identità del segnalante, come
riferita nella segnalazione medesima, risulti chiara e confermata. - Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto
lesivo e dell’individuazione dei soggetti coinvolti.
Art. 8 Riservatezza delle segnalazioni - G.S.IL FIORINO ASD garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto.
Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del
segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
Art. 9 – Obbligo di riservatezza dell’Ufficio - In ogni caso, l’Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a
quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
Art. 10 – Attivazione del Garante - Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie viene a conoscenza di fatti e circostanze
rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
2) segnalazione;
3) acquisizione di informazione;
Art. 11 – Il Procedimento - Per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà di cui al titolo II e in ogni caso di attivazione ai sensi dei precedenti articoli
10, 11, 12 e 13, l’Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti, salvo l’obbligo di verbalizzazione di ogni attività
e/o riunione e di motivazione sintetica della raccomandazione, hanno facoltà di gestione informale del Procedimento.
Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo.